Tribunale di Matera – Crisi da sovraindebitamento di persona fisica che non esercita l'attività d'impresa: possibile accesso alla procedura di liquidazione dei beni ex art 14 ter L. 3/2012 del debitore che possa contare solo sul suo stipendio.

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Data di riferimento: 
24/07/2019

Tribunale di Matera, 24 luglio 2019 – Pres. Giorgio Pica, Rel. Tiziana Caradonio, Giud. Mariadomenica Marchese.

Crisi da sovraindebitamento – Debitore che non possieda beni immobili o mobili -  Istanza di accesso alla procedura ex art. 14 ter L.F. - Richiedente - Possibilità di fare affidamento solo sui suoi stipendi futuri  - Ammissibilità.

Crisi da sovraindebitamento – Liquidazione dei beni – Debitore -  Crediti che conseguirà nel quadriennio successivo -  Sola offerta possibile – Accesso alla procedura consentito - Necessità comunque della nomina di un liquidatore.

Si deve ritenere che il debitore sovraindebitato, persona fisica che non esercita l'attività di impresa, possa accedere alla procedura di liquidazione dei beni, come prevista dall'art. 14 ter della L. 3/2012, anche se non sia in possesso di un patrimonio costituito da beni mobili e immobili, ma possa contare solo su un reddito costituito dal suo stipendio e quindi su accrediti futuri che matureranno nel corso dello svolgimento della di lui professione. Ciò, sia in quanto anche i soggetti sovraindebitati possono aver accesso alle altre procedure previste dalla L. 3/2012, vale a dire al piano del consumatore o all'accordo di composizione della crisi, anche nell'ipotesi di messa a disposizione di parte dello stipendio o delle entrate di natura professionale, sia in quanto l'art. 14 ter, sesto comma, esclude dalla liquidazione i redditi da stipendi e pensioni solo nei limiti di quanto occorra al mantenimento della famiglia del debitore istante. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Possono farsi rientrare nel patrimonio del debitore sovraindebitato, ex art . 14 undicies della L. 3/2012, anche i crediti, che sopravvengano nel di lui patrimonio nel quadriennio successivo al deposito da parte dello stesso della domanda di accesso alla procedura di cui all'art. 14 ter; in tal caso, pur in difetto  di beni da alienare, permane comunque l'utilità della nomina di un liquidatore, stante le necessità dell'accertamento di quei crediti, del riconoscimento dei diritti di prelazione e della predisposizione dei piani di riparto volti alla soddisfazione di creditori. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/22370.pdf

[con riferimento alla prima masssima cfr. in questa rivista: Tribunale di Verona, 21 dicembre 2018 https://www.unijuris.it/node/4491]  

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: