Corte di Giustizia UE – Domanda del curatore fallimentare di risarcimento dei danni per responsabilità da fatto illecito e regolamento CE applicabile .
Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Prima Sezione, 06 febbraio 2019, Causa C- 535/17 – Pres. Rel. R. Silva de Lapuerta.
Fallimento di un ufficiale giudiziario – Fatto illecito commesso dallo stesso - Domanda del curatore di riscarcimento danni – Decisione in materia civile e commerciale - Regolamento CE n. 44/2001 – Applicabilità – Regolamento CE n. 1346/2000 relativo alle procedure d'insolvenza - Inconferenza.
L’articolo 1, paragrafo 1 e paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, deve essere interpretato nel senso che un’azione, come quella di cui trattasi nel procedimento principale, avente ad oggetto una domanda di risarcimento danni per responsabilità da fatto illecito, esercitata dal curatore nell’ambito di una procedura di insolvenza e il cui ricavato va a beneficio, in caso di successo, della massa dei creditori, rientra nella nozione di «materia civile e commerciale», ai sensi del paragrafo 1 dell’articolo sopra citato, e ricade, pertanto, nell’ambito di applicazione ratione materiae di detto regolamento.
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/22253.pdf
[Nello specifico la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con riferimento ad un' azione giudiziale che aveva appunto ad oggetto una domanda di risarcimento di danni da fatto illecito, come causati da un ufficiale giudiziario poi dichiarato fallito, ha stabilito che non la si potesse, per ciò stesso, considerare di competenza esclusiva del curatore, perchè indipendente dall'apertura della procedura di insolvenza e non conseguenza diretta e indissociabile della stessa, ed è pertanto giunta alla conclusione che un azione di quel tipo, essendo proponibile anche da un qualsiasi creditore, si doveva far rientrare nell'ambito di applicazione del regolamento CE n.44/2001, concernente la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di diritto comune e commerciale, e non in quello del regolamento CE n. 1346/2000, contemplante norme derogatorie specifiche della procedura d'insolvenza]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)