Tribunale di Milano – Fallimento e incompatibilità dello svolgimento ex art. 28, ultimo comma, L.F. della funzione di curatore: necessità che venga accertata a seguito dell'espletamento di un'apposità attività istruttoria ex art. 37 L.F.
Tribunale di Milano, 29 dicembre 2018 – Est. Paluchowski
Fallimento – Curatore – Relazione intercorrente con magistrati del tribunale - Svolgimento della funzione – Incompatibilità ex art. 28, ultimo comma, L.F. - Decadenza automatica – Esclusione – Svolgimento di apposità atività istruttoria e audizione dell'interessato – Indagine sulla rilevanza di quel rapporto interpersonale - Necessità.
In tema di incompatibilità dello svolgimento, ex art. 28, ultimo comma, L.F., della funzione di curatore fallimentare, come prevista, ai sensi degli artt. 35, comma 4 bis, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, Codice delle misure antimafia e delle misure di prevenzione, a seguito della modifica introdotta dall' art. 4 del decreto legislativo 54/2018, si deve ritenere che non possa adottarsi un meccanismo di decadenza automatica, ma risulti, invece, necessario accertare il carattere della relazione intercorrente tra il curatore ed un qualche magistrato facente parte del tribunale che ha proceduto alla di lui nomina [nello specifico, consistente in una amicizia di vecchia data, come dallo stesso curatore dichiarata in sede di accettazione della carica, intercorsa con un magistrato della Sezione penale] e che tale incompatibilità venga pertanto riconosciuta, sentito l'interessato a sua difesa, in sede collegiale, ex art. 37 L.F., previo svolgimento di un' apposita attività istruttoria volta a stabilire la valenza di quello specifico rapporto interpersonale in modo da accertare se risultasse tale da poter influenzare, direttamente o indirettamente, il magistrato che aveva proceduto alla nomina, o, comunque, quanto meno, tale da suscitare nella sensibilità dell'utenza il sospetto che quella designazione potesse essere stata, anzichè libera, in un qualche modo influenzata. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)