Tribunale di Vicenza – Liquidazione coatta amministrativa di istituti bancari e interruzione non automatica dei processi in corso.
Tribunale Ordinario di Vicenza, Sez. II civ., 12 ottobre 2017 – Pres. Marina Caparelli, Rel. Stefano Rago, Giud. Giovanni Genovese.
Liquidazione coatta amministrativa di un'istituto bancario – Processi in corso - Art. 43, terzo comma, L.F. - Inapplicabilità – Interruzione automatica – Esclusione.
Nonostante l'art. 80, sesto comma, del TUB operi un rinvio c.d. "mobile" alla disciplina della legge fallimentare, si deve ritenere che l'interruzione automatica dei processi prevista dall'art. 43, terzo comma, L.F., con riferimento al fallimento, non trovi applicazione all'ipotesi di liquidazione coatta amministrativa di un'istituto bancario, trattandosi di norma speciale e derogatoria della disciplina generale di cui agli artt. 299 e 300 c.p.c. in quanto tale non suscettibile di applicazione analogica, e vieppiù anche in quanto l'art. 83, secondo comma, del TUB non ricomprende l'art 43 tra le norme della legge fallimentare (articoli 42, 44, 45 e 66, nonché disposizioni del titolo II, capo III, sezione II e sezione IV della legge fallimentare) che epressamente richiama. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/22224
[per quanto concerne la disciplina dell’interruzione de jure dei processi in sede fallimentare, cfr. in questa rivista: Cassazione civile, sez. VI, 01 Marzo 2017, n. 5288 https://www.unijuris.it/node/3451].
[con riferimento al disposto dell'art. 83 del TUB e in particolare al sopraccitato comma 2, si precisa che lo stesso è stato sostituito dall’art. 64, comma 11, D.Lgs. 23 luglio 1996, n. 415, e, successivamente, modificato dall’art. 369 del D.Lgs. 12 gennaio 2019, n. 14, Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, che ha stabilito che, alle liquidazioni coatte amministrative, disposte per effetto di domande depositate o di iniziative comunque esercitate successivamente alla sua entrata in vigore, si applichino, in luogo degli articoli 42, 44, 45 e 66, nonché delle disposizioni del titolo II, capo III, sezione II e sezione IV della legge fallimentare, gli articoli 142, 144, 145 e 165, nonché le disposizioni del titolo V, capo I, sezione III e V di quel codice; in ogni caso comunque anche in quella sede, con riferimento all'ambito bancario, non si è richiamato l'art. 143, come introdotto in luogo dell'art 43 legge fallimentare, che al terzo comma, prevede l'interruzione del processo quale conseguenza dell'apertura della liquidazione giudiziale].