Corte di Cassazione (15066/2017) – Liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria: improponibilità o impreseguibilità innanzi al giudice del lavoro delle azione dirette ad ottenere una condanna pecuniaria.

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Data di riferimento: 
19/06/2017

Corte di Cassazione, Sez. Lavoro, 19 giugno 2017, n. 15066 – Pres. Luigi Macioce, Rel. Lucia Tria.

Società datrice di lavoro – Imprese bancarie incluse -  Liquidazione coatta amministrativa o  amministrazione straordinaria -  Azioni del lavoratore – Domanda di condanna pecuniaria – Durata della procedura – Improponibilità o improcedibilità davanti al giudicede lavoro – Contestuali domande strumentali di accertamento o costitutive – Irrilevanza.

La sottoposizione a liquidazione coatta amministrativa o ad amministrazione straordinaria della società datrice di lavoro, anche se impresa bancaria, determina l’improponibilità o l’improseguibilità, per tutta la durata della procedura, delle azioni del lavoratore dirette ad ottenere una condanna pecuniaria, benchè accompagnate da domande di accertamento o costitutive aventi funzione strumentale; vanno, viceversa, proposte o proseguite davanti al giudice del lavoro le diverse azioni volte ad impugnare il licenziamento, a prescindere dalla tutela applicabile ed incluso dunque il licenziamento del dirigente, per le quali la possibilità dell'insinuazione nello stato passivo dei relativi crediti risarcitori del lavoratore presuppone che ne siano stati determinati l'"an" e il "quantum"(Massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/22226.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: