Corte d'Appello di Bari – Domanda ex art. 2932 c.c. di un contratto preliminare in caso di successivo fallimento del promittente venditore: conseguenze possibili dell'istanza di scioglimento proposta dal curatore.

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Data di riferimento: 
28/05/2019

Corte d'Appello di Bari, Sez. II civ., 28 maggio 2019 – Pres. Egiziano Di Leo, Cons. Rel. Carmela Romano, Cons. Matteo Antonio Sansone.

Preliminare di compravendita – Esecuzione dell'obbligo di contrarre – Domanda proposta dal promissario acquirente ex art. 2932 c.c. – Trascrizione - Successivo fallimento del promissario venditore – Curatore – Istanza  di scoglimento del preliminare – Accoglimento o meno della domanda di esecuzione forzata -  Conseguenze possibili.

Laddove una domanda di esecuzione in forma specifica dell’obbligo di concludere un contratto preliminare di comprevendita, stipulato ma non perfezionato, risulti essere stata proposta dal promissario acquirente ex art. 2932 c.c. e regolarmente da lui trascritta anteriormente alla dichiarazione di fallimento del promittente venditore ed all’iscrizione di quella decisione ex artt. 16, u.c. e 17 L.F. nel registro delle imprese, e laddove la domanda del promissario, che quel giudizio abbia riassunto, sia stata, nel corso della procedura fallimentare, poi accolta con sentenza regolarmente trascritta, si deve ritenere che la circostanza che il curatore abbia,  precedentemente, esercitato, come era sua diritto fare, il potere di sciogliersi, ex art. 72 L.F. , da quel preliminare non risulti opponibile all’attore, che avrà pertanto diritto ad ottenere, verso versamento del prezzo residuo, il bene compravendutogli.  Diversamente, se la domanda ex art. 2932 c.c., sepppur  trascritta, non venga accolta o il relativo procedimento si estingua per una qualsiasi causa, l'effetto prenotativo a norma dell'articolo 2652 c.c., n. 2 della trascrizione della domanda  di esecuzione in forma specifica cessa, onde la sentenza di fallimento e la scelta del curatore di sciogliersi dal preliminare di compravendita diventano opponibili all’attore, con conseguente apprensione  alla procedura fallimentare e assoggettamento al concorso del bene oggetto  di quel contratto. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/21788.pdf

[cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. I civ., 22 ottobre 2018, n. 26641 https://www.unijuris.it/cerca-tutto?w=Cassazione+26641%2F2018; 30 maggio 2018,  n. 13687  https://www.unijuris.it/cerca-tutto?w=Cassazione+13687%2F2018  e 31 luglio 2017, n. 19010 https://www.unijuris.it/node/3699 ]

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: