Corte di Cassazione (12264/2019) – Azione revocatoria ordinaria promossa con riferimento alla costituzione di un fondo patrimoniale: legittimazione processuale del fallito e onere della prova volta ad escludere la susssitenza dell'eventus damni.
Corte di Cassazione, Sez. III civ., 09 maggio 2019, n. 12264 – Pres. Uliana Armano, Rel. Emilio Iannello.
Dichiarazione di fallimento – Fallito – Conseguente perdita della legittimazione processuale – Ipotesi particolare - Beni costituiti in un fondo patrimoniale – Appartenenza ad un patrimonio separato – Azione revocatoria ordinaria – Legittimazione del fallito.
Costituzione di un fondo patrimoniale - Azione revocatoria ordinaria – Esperimento - Presupposto necessario - Eventus damni - Più incerta o difficile soddisfazione del credito – Insussistenza del rischio – Sussistenza di ampie residualità – Non compromissione della consistenza patrimoniale - Onere della prova gravante sul convenuto.
Sebbene, ai sensi dell'art. 43 della legge fallimentare, la perdita della legittimazione processuale del fallito coincida con l'ambito dello spossessamento fallimentare, poiché i rapporti relativi alla costituzione di un fondo patrimoniale non sono compresi nel fallimento (trattandosi di beni che, pur appartenendo al fallito, rappresentano un patrimonio separato, destinato al soddisfacimento di specifici scopi che prevalgono sulla funzione di garanzia per la generalità dei creditori), permane rispetto ad essi la legittimazione del debitore-fallito, sicchè sussiste la legittimazione processuale di quest'ultimo nel giudizio avente ad oggetto la revocatoria ordinaria del fondo patrimoniale. (Massima ufficiale)
In tema di azione revocatoria ordinaria, non essendo richiesta, a fondamento di quella azione, la totale compromissione della consistenza patrimoniale del debitore, ma soltanto il compimento di un atto che renda più incerta o difficile la soddisfazione del credito di cui l'attore risulta titolare, l'onere di provare la non ricorrenza di tale rischio, in ragione della sussistenza di ampie residualità patrimoniali, incombe, secondo i principi generali, al convenuto che eccepisca la mancanza, per questo motivo, dell' eventus damni, che costituisce appunto uno dei necessari presupposti perchè la revocatoria possa trovare accoglimento. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)