Corte di Cassazione (20943/2018) - Appalto di opere pubbliche stipulato da imprese riunite in ATI e fallimento della capogruppo mandataria: non legittimazione della mandante a stare nel processo avviato nei confronti della fallita.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
22/08/2018

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 22 agosto 2018 n. 20943 – Pres. Maria Cristina Giancola, Rel. Antonio Pietro Lamogese.

Associazione temporanea di imprese - Stipula di appalto di opere pubbliche –  Processo avviato nei confronti dell'ATA – Condanna in primo grado dell'associazione – Giudizio d'appello -  Fallimento della capogruppo mandataria – Conseguenze - Scioglimento del rapporto di mandato e dell'appalto – Riassunzione del giudizio nei contronti dell'impresa mandante – Responsabilità per lavori non appaltatigli  - Legittimazione passiva – Esclusione.

In tema di appalto di opere pubbliche stipulato da un'associazione temporanea di imprese (ATI), il fallimento della società mandataria capogruppo determina lo scioglimento del rapporto di mandato e dell'appalto ma non la successione alla società fallita dell'impresa mandante la cui responsabilità è limitata alle obbligazioni originate dal suo apporto esclusivo in relazione alla parte dei lavori di sua spettanza [nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza della corte di appello che, dopo la decisione di condanna in primo grado di un'ATI ed il fallimento della capogruppo mandataria, aveva ritenuto la legittimazione della società mandante, nei confronti della quale era stato riassunto il processo, anche per le obbligazioni eccedenti la quota dei debiti originati dalla parte di lavori ai quali era tenuta]. (Massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/21436.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: