Corte di Cassazione (3200/2019) - Contratto di leasing in corso al momento della dichiarazione di fallimento dell'utilizzatore sciolto per volontà del curatore: modalità applicative dell'art. 72 quater L.F.
Corte di Cassazione, Sez. VI civ., 04 febbraio 2019, n. 3200 - Pres. Francesco Antonio Genovese, Rel. Aldo Angelo Dolmetta.
Dichiarazione di fallimento – Contratto di leasing in corso – Scioglimento per scelta del curatore – Concedente – Crediti nei confronti dell'utilizzatore fallito - Crediti scaduti al momento della pronuncia – Necessario recupero mediante insinuazione al passivo – Diritto alla restituzione del bene – Nuova allocazione – Ricavato - Crediti non scaduti – Soddisfazione diretta - Ricavato in meno – Insinuazione tardiva – Ammissibilità.
Contratto di leasing - Fallimento dell'utilizzatore – Curatore – Scioglimento dal contratto pendente – Concedente – Credito per canoni non scaduti - Restituzione del bene - Riallocazione – Surprus ricavato rispetto al credito – Differenza da versare alla curatela – Possibile compensazione – Esclusione.
Nel caso il curatore, ai sensi dell'art. 72, primo comma, L.F. come richiamato dall'art. 72 quater, primo comma, L.F., opti per lo scioglimento di un contratto di leasing in corso al momento della dichiarazione di fallimento dell'utilizzatrice, si deve ritenere che il concedente, per i crediti scaduti alla data della sentenza dichiarativa, non possa soddisfarsi in modo diretto e in via esclusiva, ma debba soddisfarsi (senza che gli sia dovuto, ex comma quarto dell'art. 72, alcunchè a titolo di risarcimento del danno, ma con diritto agli interessi compensativi) insinuandosi al passivo in sede di verifica dei crediti, in quanto tale credito risulta essere anteriore al concorso. Per il capitale corrispondente ai crediti non ancora scaduti a tale data, invece, il concedente, ai sensi dell'art. 72 quater L.F., ha diritto alla restituzione del bene e, eccezionalmente, a soddisfarsi (in tal caso senza diritto ad interessi compensativi non avendo il rapporto di leasing avuto esecuzione) direttamente, in deroga al principio della par condicio creditorum e quindi al di fuori del reparto dell'attivo fallimentare, sul ricavato; oltre al diritto eventuale di insinuarsi nello stato passivo, in via tardiva, per la differenza fra il "credito residuo in conto capitale" vantato alla data del fallimento e quanto ricavato in meno dalla nuova allocazione del bene. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Nel caso in cui, a seguito dello scioglimento del contratto di leasing, il ricavato dalla nuova allocazione da parte del concedente del bene, come resogli, superi quanto dovutogli quale residuo credito per canoni non ancora scaduti al momento della dichiarazione di fallimento dell'utilizzatore, non può operarsi la compensazione ex art. 56 L.F. tra il credito dello stesso concedente per canoni scaduti e il credito del fallimento relativo al surplus derivato dalla riallocazione, in quanto la compensazione è possibile solo tra crediti e debiti entrambi sorti prima della dichiarazione di fallimento, mentre, in tal caso, il credito della procedura trova la sua fonte proprio nello scioglimento del contratto di leasing, come intervenuto dopo quel momento, che imprime al bene che ne è oggetto una destinazione diversa da quella precedente, onde la differenza ottenuta in più va versata alla curatela integralmente. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
[con riferimento alla prima massima cfr. in questa rivista : Corte di Cassazione, Sez. I, 15 luglio 2011 n. 15701 https://www.unijuris.it/node/1233; 1 marzo 2010 n. 4862 https://www.unijuris.it/node/567 e 13 settembre 2017 n. 21213 https://www.unijuris.it/node/3637]