Corte d'Appello di Bari – Decorrenza del termine annuale per la dichiarazione di fallimento del socio defunto, illimitatamente responsabile.
Corte d'Appello di Bari, Sez. I civ., 19 novembre 2018 – Pres. Salvatore Grillo, Cons. Rel. Vittorio Gaeta, Cons. Maria Mitola.
Socio illimitatamente responsabile – Decesso – Dichiarazione di fallimento - Termine annuale – Decorrenza – Momento della morte – Ipotesi da escludersi – Iscrizione nel registro delle imprese – Momento cui fare riferimento.
Il termine annuale dallo scioglimento del rapporto sociale, entro il quale, se sono state osservate le formalità per darne notizia ai terzi, può essere dichiarato, ai sensi del secondo comma dell'art. 147 L.F., il fallimento dei soci illimitatamente responsabili di una società nei cui confronti sia stata avviata quella procedura, si deve ritenere non trovi applicazione, con riferimento al momento della morte, nei confronti del socio che risulti anteriormente deceduto, nonostante il di lui rapporto sociale si debba considerare sciolto sin da quel momento ex art. 2284 c.c, in quanto la mera annotazione di quell'evento negli uffici dello stato civile non risulta rilevante quale informativa per i terzi creditori, che certamente non consultano quei registri per conoscere le vicende societarie; ragion per cui il momento da cui far decorrere l'anno per poter dichiarare il fallimento del socio defunto si deve ritenere non coincida con la data del decesso ma con l'iscrizione di quell'accadimento nel registro delle imprese. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)