Tribunale di Rovereto – Ammissibilità dell'azione revocatoria ordinaria solo se funzionale alla tutela di crediti pecuniari.

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Data di riferimento: 
02/11/2018

Tribunale Ordinario di Rovereto, 02 novembre 2018 – Giudice Fabio Peloso.

Azione revocatoria ordinaria –   Finalità necessaria  - Tutela di crediti pecuniari – Esperimento volto a scopi diversi – Obbligazioni non pecuniarie - Esecuzione in forma specifica – Inammissibilità.

L'azione revocatoria ordinaria è funzionale solamente alla tutela dei crediti pecuniari mediante ricostruzione della garanzia generica assicurata dal patrimonio del debitore e, ove esperita vittoriosamente determina l'inefficacia dell'atto di disposizione nei soli confronti del creditore che l'ha proposta, consentendogli poi di esercitare sul bene oggetto dell'atto di disposizione azione esecutiva per la realizzazione del suo credito. Alla luce di ciò quell'azione non può essere esperita  per scopo diversi, in particolare, dal promissario acquirente di un bene per ottenere, ai sensi dell'art. 2932 c.c., una sentenza che obblighi il promittente venditore a concludere il contratto definitivo di compraventita atteso che l'azione pauliana non ha effetti recuperatori [nel cao specifico, tra l'altro, il bene era già stato alienato a terzi e il contratto preliminare non risultava essere stato registrato]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/21138.pdf  

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: