Tribunale di Napoli Nord – Crisi da sovraindebitamento e piano del consumatore: presupposto della "meritevolezza" della proposta in ipotesi di situazione di illiquidità causata dal ricorso al mercato finanziario.

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Data di riferimento: 
21/12/2018

Tribunale di Napoli Nord, III Sez. Civ., 21 dicembre 2018  – Giudice Arminio Salvatore Rabuano.

Persona fisica – Stato di crisi da sovraindebitamento -  Piano ex L. 3/2012 – Proposizione quale consumatore - Presupposto per rivestire tale qualifica – Squilibrio finanziario dovuto a ragioni personali o familiari – Svolgimento di attività imprenditoriale –  Possibile irrilevanza.

Legge 3/2012 – Concetto di sovraindebitamento – Analogia con il consetto di insolvenza – Obbligazioni assunte - Incapacità di farvi fronte – Patrimonio insufficiente o non prontamente liquidabile.

Consumatore – Ricorso al mercato finanziario – Sovraindebitamento derivatone –  Piano di ristrutturazione – Proposizione - Causa ostativa dell'omologa – Colpevole causazione – Requisito della meritevolezza - Ipotesi di possibile sussistenza - Intermediario finanziario -  Concessione del mutuo - Non adeguata valutazione della situazione – Colpa ricadente sul professionista.

Crisi da sovraindebitamento - Piano del consumatore – Tribunale – Omologazione – Presupposto – Esecuzione individuale - Comparazione tra procedure – Convenienza del piano - Stessa durata o miglior soddisfazione dei creditori.

Per poter considerare "consumatore" il soggetto, persona fisica, che abbia richiesto l'accesso alla procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla L. 3/2012, non si deve far riferimento all'attività da lui svolta, che può essere anche di tipo professionale o imprenditoriale, ma al tipo di obbligazioni inadempiute che hanno determinato lo squilibrio finanziario che quel soggetto intende regolare mediante la predisposizione di un piano di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei creditori, obbligazioni che devono risultare essere di natura personale o familiare [nello specifico l'insolvenza del soggetto richiedente l'omologazione del piano derivava da obbligazioni che avevano la propria fonte in contratti di finanziamento non stipulati dal ricorrente per la realizzazione di interessi imprenditoriali, onde il giudicante ha ritenuto che potesse rivestire comunque, nonostante l'attività esercitata, la qualifica di consumatore]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Al fine di definire il concetto di "sovraindebitamento" si  può ritenere che il legislatore, pur con parole differenti, abbia inteso rifarsi al concetto di insolvenza di cui all'art. 5 L.F., ossia all'incapacità per il debitore di far fronte regolarmente alle obbligazioni assunte utilizzando il suo  patrimonio che risulti prontamente liquidabile, e quindi ad una situazione d'illiquidità e di impossibilità futura di soddisfare la posizione debitoria che si è venuta a creare. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Laddove il sovraindebitamento sia stato determinato dal ricorso del consumatore al mercato finanziario, al fine di escludere che lo stesso sia stato colpevolmente causato da un ricorso da parte dello stesso al credito non proporzionato alle proprie capacità patrimoniali, si deve fare riferimento a quanto disposto dall'art. 124 bis del TUB, essendo possibile, in una tale ipotesi, far risalire la causa del sovraindebitamento al comportamento non corretto dell'intermediario finanziario, per non avere questi adeguatamente valutato, come poteva e doveva fare, la situazione del richiedente il finanziamento, e si può escludere per tale motivo la sussistenza di una causa ostativa all'omologazione del piano, dovendosi ritenere non colpevole il consumatore per essersi fidato dell'esperienza di quel professionista. Ciò a meno che il richiedente il mutuo non abbia fornito all'intermediario false informazione, impedendogli così una adeguata valutazione della situazione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Il principio del miglior soddisfacimento del ceto creditorio si deve ritenere che imponga al Tribunale, in sede di omologa di un piano del consumatore, di operare una comparazione tra quanto con esso ottenibile e quanto sarebbe presumibilmente possibile ottenere nell'alternativa procedura di esecuzione individuale e di valutare comparativamente anche  la durata  prevista di esecuzione dello stesso piano, considerando che la legge Pinto prevede per la procedura esecutiva una durata di quattro anni e di sei anni per il processo di cognizione necessario per la formazione del titolo esecutivo da parte dei creditori chirografari che ne sono sprovvisti. Pertanto, si potrà a tal fine considerare congruo il piano che preveda, a parità di percentuale di soddisfazione dei creditori, un termine pari a quello di durata massima di tali giudizi, ovvero un termine maggiore ma che garantisca in proporzione una percentuale di soddisfazione superiore. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/21031.pdf 

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: