Corte di Giustizia U.E. - Ambito di applicazione dell'art. 15 del regolamento (CE) del Consiglio dell'U.E. n. 1346/2000: interpretazione.

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Data di riferimento: 
06/06/2018

Corte di Giustizia U.E., Sezione nona, 06 giugno 2018 in C 250/17 -  Pres. C. Vajda, Rel. K. Jurimae.

Stato membro dell'U.E. - Procedimento pendente – Oggetto – Debitore di una somma di denaro – Condanna al pagamento – Dichiarazione di fallimento di quel debitore -  Procedura aperta in altro Stato membro -  Legge  dello Stato del procedimento di condanna – Applicabilità -  Articolo 15 del regolamento (CE) n. 1346/2000 – Interpretazione .

L’articolo 15 del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza, dev’essere interpretato nel senso che esso si applica a un procedimento, pendente dinanzi a un giudice di uno Stato membro, avente ad oggetto la condanna di un debitore al pagamento di una somma di denaro, dovuta in base a un contratto di prestazione di servizi, nonché la condanna a un risarcimento pecuniario per inadempimento dello stesso obbligo contrattuale, nel caso in cui tale debitore sia stato dichiarato insolvente in una procedura di insolvenza avviata in un altro Stato membro e tale dichiarazione di insolvenza riguardi tutto il patrimonio del debitore.

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime_pubblicate/20895/CrisiImpresa

Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: