Tribunale di Nola - Scioglimento del contratto pendente senza autorizzazione del G.D. - Garanzia atipica e patto commissorio.

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Data di riferimento: 
05/01/2009

Fallimento - Contratti pendenti - Contratto preliminare di vendita - Facoltà di scioglimento del curatore - Limiti - Modalità - Manifestazione in atto processuale non sottoscritto dalla parte - Ammissibilità.

Fallimento - Contratti pendenti - Contratto preliminare di vendita - Facoltà di scioglimento del curatore - Natura discrezionale di ordinaria amministrazione - Autorizzazione del giudice delegato - Esclusione.

Patto commissorio - Negozi tra loro collegati - Contratti preliminare e definitivo di vendita strutturati come garanzia atipica - Trasferimento del bene al garante in ipotesi di inadempimento del debitore principale - Nullità - Sussistenza.

La facoltà del curatore di sciogliersi dal contratto preliminare di vendita stipulato dal fallito e non ancora eseguito, ai sensi dell'art. 72, comma 4, legge fall., può essere esercitata fino all'avvenuto trasferimento del bene, ossia fino all'esecuzione del contratto preliminare attraverso la stipula di quello definitivo, ovvero fino al passaggio in giudicato della sentenza costitutiva ex art. 2932 cod. civ., resa in difetto di adempimento del preliminare; tale facoltà può essere esercitata anche mediante dichiarazione in corso di giudizio, resa nella comparsa di costituzione o in qualunque altro scritto difensivo o atto processuale, pur se non sottoscritto dalla parte, atteso che l'opzione in questione si traduce nell'esercizio del potere dispositivo della parte, non riconducibile, di norma, ad esclusiva iniziativa del difensore in contrasto con la volontà del proprio rappresentato. (Fattispecie relativa a fallimento dichiarato nell'anno 1998). (fb)

La scelta del curatore tra l'esecuzione e lo scioglimento del contratto preliminare costituisce peraltro espressione di un potere discrezionale e si realizza mediante un atto che non è di straordinaria amministrazione, tal per cui può essere compiuto senza alcuna specifica autorizzazione del giudice delegato. (Fattispecie relativa a fallimento dichiarato nell'anno 1998). (fb)

Il patto commissorio può essere ravvisto anche rispetto a più negozi tra loro collegati, quali il contratto preliminare ed il definitivo di vendita di un bene del debitore, strutturati al fine di costituire una forma di garanzia reale atipica del pagamento di una somma da parte del promittente venditore il cui bene si trasferisca al creditore a condizione e come conseguenza del mancato adempimento. (Nella specie, l'accordo prevedeva la concessione d'ipoteca da parte del garante in favore della banca a garanzia di un affidamento straordinario ottenuto da una società presso l'istituto di credito; la debitrice garantita si obbligava nel contempo a trasferire alla garante, a sua semplice richiesta, per un ammontare pari al credito garantito, tutti gli immobili promessi in vendita, in ipotesi di revoca degli affidamenti da parte della banca o di altri eventi idonei a ledere gli interessi della garante). (fb)

(Provvedimento, titolo e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

 

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]