Corte d'Appello di Bari – Fallimento: inammissibilità che l'iniziativa del P.M ex art. 7 n. 1) L. F. sia frutto di indagini svincolate dal procedimento penale nel corso del quale ha avuto notizia dell'insolvenza dell'imprenditore.
Corte d'Appello di Bari, Sez. I civ., 23 aprile 2018 – Pres. Costanzo M. Cea, Cons. Rel. Vittorio Gaeta, Cons. Maria Mitola.
P.M. - Insolvenza di un imprenditore - Notizia appresa nel corso di un procedimento penale – Processo a carico di soggetti diversi - Irrilevanza - Dichiarazione di fallimento – Proposizione dell'istanza – Legittimazione – Presupposto necessario – Svolgimento di indagini - Iniziativa strettamente collegata a quel procedimento.
Il PM è legittimato a chiedere il fallimento dell'imprenditore, ai sensi dell'art. 7 n. 1) L.F.., quando la notitia decoctionis di quel soggetto sia stata da lui appresa nel corso di un un procedimento penale, anche se avviato nei confronti di soggetti diversi dal medesimo imprenditore e conclusosi con esito favorevole alle persone sottoposte alle indagini da cui tale notizia era promanata. Pur tuttavia, qualora la sua istanza non sia strettamente collegata con quel procedimento, per avere in prima battuta il P.M. ritenuto che il grave dissesto di cui aveva avuto notizia non giustificasse un'istanza di fallimento o almeno lo svolgimento di indagini utili a verificarne la sussistenza, e, solo in seguito, a distanza di anni, abbia ritenuto di far svolgere dalla Guardia di Finanza indagini, del tutto svincolate dall'esito di quello stesso procedimento oramai archiviato, circa l'effettivo stato di insolvenza di quell'imprenditore, si deve ritenere che la sua tardiva istanza di fallimento non possa più ritenersi strettamente collegata con quel procedimento e che, pertanto, la sua iniziativa debba a quel punto considerarsi inammissibile, anche perché, stante il tempo trascorso, la situazione debitoria di cui aveva avuto notizia poteva essersi nel frattempo sostanzialmente modificata. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)