Tribunale di Parma - Ipotesi di rigetto dell'istanza di fallimento in presenza di un credito, superiore ad euro trentamila, che risulti non pretestuosamente contestato. Possibile non condanna del creditore alle spese.

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Data di riferimento: 
05/09/2018

Tribunale di Parma,  05 settembre 2018 – Pres.Pietro Rogato, Rel. Irene Colladet, Giud. Enrico Vernizzi.

Istanza di fallimento – Credito contestato – Non pretestuosità della confutazione – Stato d'insolvenza – Presupposti non sussistenti – Tribunale – Rigetto del ricorso.

Istanza di fallimento – Credito superiore a  euro trentamila  - Rigetto per altri motivi – Stato d'insolvenza – Ragioni che ne escludono la  ricorrenza -  Accertamento possibile solo a seguito di istruttoria –  Creditore istante - Non conoscibilità dei presupposti – Tribunale -  Compensazione delle spese processuali.

Si deve ritenere che non ricorra lo stato d'insolvenza del debitore di cui all'art. 5 L.F., che costituisce presupposto necessario per la di lui dichiarazione di fallimento, laddove il credito vantato dal creditore istante ex art. 6 L.F., seppur superiore al limite di Euro trentamila di cui all'art. 15, ultimo comma, L.F. e seppur  portato da titolo provvisoriamente esecutivo, venga contestato dal soggetto fallendo in modo non manifestatamente presentuoso [nello specifico, per l'asserita esistenza di un suo controcredito] e, nel contempo, le altre posizioni debitorie dello stesso risultino essere state rinegoziate attraverso la previsione di pagamenti rateali regolamente onorati, quelle nei confronti di INPS, INAIL, Agenzia delle Entrate ed Enti vari risultino o non sussistenti o di modesto ammontare, ed inoltre, ad abundantiam il debitore sia, anche grazie ad un finanziamento concessogli, ancora imprenditorialmente attivo, tanto da essere in grado, seppur con difficoltà, di adempiere alle proprie obbligazioni . (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservate)

Nell'ipotesi in cui l'istanza di un creditore volta alla dichiarazione di fallimento di un suo debitore, proposta in costanza del superamento dei limiti di cui all'art. 1 L.F., venga,  quantunque soddisfacente da sola la condizione di procedibilità di cui all'art. 15, ultimo comma L.F, per altri motivi respinta, si deve ritenere che non sussistano i presupposti per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, che possono essere pertanto dal tribunale compensate; ciò in quanto, lo stato d'insolvenza può essere accertato solamente a seguito dell'istruttoria prefallimentare, non potendo il ricorrente essere a conoscenza di ulteriori posizioni debitorie o di procedure esecutive promosse nei confronti del suo debitore da parte di altri soggetti. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/20456.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: