Tribunale di Latina - Dichiarazione di fallimento della Us. Latina Calcio e contestuale autorizzazione, in quanto considerata vantaggiosa per la procedura, alla provvisoria prosecuzione dell'attività agonistica.

Versione stampabileVersione stampabile
Data di riferimento: 
09/03/2017

Tribunale di Latina,  09 marzo 2017 – Pres. Catello Pandolfi, Est. Linda Vaccarella.

Tribunale - Dichiarazione di fallimento – Continuazione dell'attività d'impresa – Contestuale autorizzazione – Presupposti – Interruzione comportante un danno grave – Prosecuzione non pregiudizievole per i creditori.

Ai sensi del disposto dell'art. 104, primo comma, L.F. il tribunale, in sede di pronuncia del fallimento di un'impresa, può disporre la temporanea prosecuzione della sua attività, laddove constati che risulta idonea ad evitare un danno grave e che non arreca pregiudizi ai creditori [nello specifico, il  Tribunale di Latina ha dichiarato il fallimento dell'Us. Latina Calcio, autorizzando però l'esercizio provvisorio; ciò allo scopo di permettere alla stessa di proseguire l'attività agonistica fino al termine del campionato, in corso di svolgimento, di serie B  e di mantenere temporanemente il titolo sportivo, necessario a consentire ad una società di calcio la partecipazione ad un campionato professionistico, titolo che, nel caso tale autorizzazione non fosse intervenuta, le sarebbe stato revocato, ai sensi dell'art. 16, sesto comma, delle norme organizzative interne della F.I.G.C., contestuamente  alla dichiarazione e/o all'accertamento giudiziale del suo stato di insolvenza  e che, viceversa, ai sensi dell'art. 52, terzo comma, di tale regolamento, laddove il provvisorio  prolungamento dell'attività calcistica le fosse stato consentito, avrebbe potuto, entro il termine della data di presentazione della domanda di iscrizione al campionato successivo, essere attribuito, a seguito della revoca dell'affiliazione alla F.I.G.C. della fallita, ad una società acquirente, con sede nello stesso comune, che avesse a sua volta ottenuto tale affiliazione e che  si fosse impegnata, tra l'altro, in particolare, a soddisfare le obbligazioni con i tesserati e ad accolarsi l'indebitamento della società cedente]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/20232

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: