Corte d'Appello di Ancona - Azione revocatoria - Lease back e scientia decotionis.

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Data di riferimento: 
14/02/2009

Corte d'Appello di Ancona, 14 febbraio 2009 - Est. Castagnoli. Segnalazione del Dott. Gianluigi Gentili

Revocatoria fallimentare - Conoscenza dello stato di insolvenza da parte della banca - Operazione di vendita e di lease back - Riduzione dello scoperto di conto - Elemento soggettivo - Sussistenza.

Revocatoria fallimentare - Accrediti relativi ad effetti s.b.f. - Insoluti - Onere della prova.

Revocatoria fallimentare - Giroconto dal conto s.b.f. al conto ordinario - Natura solutoria - Sussistenza.

Può essere indice di conoscenza dello stato di insolvenza da parte di un operatore particolarmente avveduto, quale può essere una banca, l'attuazione di un'operazione di vendita e lease back con il fine di procurare all'impresa una provvista finanziaria utilizzata per ridurre lo scoperto di conto corrente. (fb)

In tema di revocatoria fallimentare di accrediti relativi ad effetti s.b.f., una volta dimostrato l'accredito del titolo da parte della banca, con conseguente riduzione dello scoperto di conto, incombe sull'istituto di credito l'onere di provare l'esistenza di un insoluto riferibile all'anticipazione effettuata e tale da incidere negativamente sulla solutoria della medesima. (fb)

Nel caso di giroconto dal conto s.b.f. al conto corrente ordinario, il riaccredito della somma sul conto scoperto non ha natura meramente contabile, ma assume funzione satisfattoria, tale da integrare, a seconda dei casi, una rimessa ripristinatoria o solutoria. (gg)

(Provvedimento e massime tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it - riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: