Corte di Cassazione (18488/2018) - Concordato preventivo: prededucibilità del credito spettante al concedente a titolo di penale per mancata restituzione, a risoluzione avvenuta, del bene concesso in leasing al proponente.

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Data di riferimento: 
12/07/2018

Corte di Cassazione, Sez. I civ., 12 luglio 2018 n. 18488 – Pres. Magda Cristiano, Rel. Giuseppe Fichera.

Fallimento – Crediti sorti nel precedente concordato preventivo – Prededucibilità – Presupposti  cronologici e teleologici – Attività degli organi della procedura - Vantaggio per la massa dei creditori – Prospettazione ex ante – Necessità.

Concordato preventivo – Contratto di leasing anteriormente risolto – Omessa restituzione immediata del bene – Successivo fallimento della beneficiaria – Concessionario – Credito a titolo di penale – Insinuazione  - Prededuzione – Requisito della "funzionalità" – Presupposto necessario -  Stato passivo – Mancato riconoscimento  - Giudizio di opposizione - Contumacia del curatore – Conseguente omessa contestazione – Comportamento neutrale - Irrilevanza – Onere probatorio gravante sul ricorrente.

In tema di prededuzione in sede fallimentare, l'art. 111, comma 2, l. fall. considera prededucibili i crediti "sorti in occasione o in funzione" delle procedure concorsuali, individuandoli, alternativamente, sulla base di un duplice criterio, cronologico e teleologico, il primo dei quali va implicitamente integrato con la riferibilità del credito all'attività degli organi della procedura, come  astrattamente ex ante indirizzata a vantaggio della massa dei creditori. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

La prova, ai fini del riconoscimento nella successiva sede fallimentare, della "funzionalità" al concordato preventivo della detenzione, seppur a contratto di leasing già risolto anteriormente all'avvio di quella procedura, di un bene concesso a tale titolo alla società poi fallita, non può ricavarsi dalla mancata contestazione circa l'insussistenza di tale presupposto  da parte del curatore, rimasto contumace nel giudizio di opposizione allo stato passivo, promosso dalla società concedente al fine di vedersi riconoscere, ai sensi dell'art. 111, secondo comma, L.F,  il beneficio della prededuzione, non riconosciutole, in sede di formazione dello stato passivo, relativamente al credito dovutole a titolo di penale per la mancata restituzione immediata di quel bene dopo lo scioglimento del rapporto; ciò in quanto deve ritenersi fermo  e  confermarsi l'orientamento della Suprema Corte a tenore del quale la contumacia integra un comportamento neutrale cui non può essere attribuita valenza confessoria, e comunque non contestativa dei fatti allegati dalla controparte, che resta onerata della relativa  prova. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

[con riferimento alla prima massima, cfr. in questa rivista: Corte di Cassazione, Sez. VI, 07 ottobre 2013 n. 20113 https://www.unijuris.it/node/3812]

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/20323.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: