Corte di Cassazione (1902/2018) - Fallimento: inammissibilità del ricorso straordinario in Cassazione avverso il decreto del giudice delegato volto ad autorizzare l'esecuzione di un programma di liquidazione.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 25 gennaio 2018 n. 1902 – Pres. Roberto Aniello, Rel. Aldo Angelo Dolmetta.
Fallimento – Programma di liquidazione – Supplemento del piano – Comitato dei creditori - Approvazione – Giudice delegato – Autorizzazione all'esecuzione – Reclamo ex art. 36 L.F. - Decreto motivato – Ricorso al tribunale – Rigetto – Ricorso in Cassazione ex art. 111 Cost – Inammissibilità – Decisorietà e definitività dell'autorizzazione – Requisito mancante.
Il decreto con il quale il giudice delegato abbia respinto il reclamo diretto ad ottenere la revoca dell’autorizzazione all’esecuzione degli atti conformi al programma di liquidazione approvato dal comitato dei creditori è privo dei caratteri di decisorietà e definitività e pertanto non può essere impugnato mediante il ricorso straordinario ex art. 111, comma 7, Cost. (massima ufficiale) [nello specifico la Suprema Corte, rilevato che i ricorrenti all'epoca non si erano giovati, come avrebbero potuto, per impugnare il provvedimento del giudice delegato, che aveva autorizzato l'esecuzione del programma di liquidazione, del rimedio contemplato dall'art. 26 L.F., ma si erano avvalsi, a motivo dell'intervenuta approvazione dello stesso da parte del comitato dei creditori, di quello previsto dall'art. 36, primo comma, L.F., ha ritenuto essere fondata l'eccezione sollevata dal Fallimento di inammissibilità del ricorso in cassazione da questi intentato avverso il decreto, non soggetto a gravame, del tribunale,che aveva respinto quello dagli stessi precedentemente proposto, ai sensi del secondo comma di tale disposizione, nei confronti della decisione assunta al riguardo dal giudice delegato].(Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)