Corte di Cassazione (2734/2024) – Assoggettabilità ad imposta di registro del decreto ingiuntivo emesso nei confronti di soggetto successivamente fallito.
Cass., Sez. 5, 30 gennaio 2024, n. 2734, Pres. Sorrentino, Est. Balsamo
TRIBUTI - Imposta di registro - Atti dell’autorità giudiziaria - Decreto ingiuntivo emesso nei confronti di soggetto successivamente fallito - Assoggettabilità - Fondamento.
In tema di imposta di registro sugli atti dell'autorità giudiziaria, il decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo emesso nei confronti di un debitore successivamente fallito è soggetto ad imposta di registro proporzionale, ai sensi degli artt. 37 e 8 del D.P.R. n. 131/1986, in quanto, ai fini impositivi, ciò che rileva è la natura esecutiva del titolo e non la sua concreta eseguibilità al momento dell'imposizione, mentre la sentenza dichiarativa di fallimento delimita soggettivamente l'esecutività del decreto ingiuntivo rispetto alla massa dei creditori, ma non la elide nei confronti del fallito (una volta tornato in bonis). Solo l'intervento di una decisione definitiva che, all'esito del giudizio di opposizione, revochi o annulli o dichiari la nullità del decreto ingiuntivo opposto esclude la debenza del tributo ex art. 37 D.P.R. n. 131/1986. Massima Ufficiale