Tribunale di Treviso - Fallimento dell'affidario di un appalto e mancato subentro da parte del curatore: inapplicabilità dell'art. 118, terzo comma, del codice dei contratti pubblici.
Tribunale di Treviso, Sez. II, 24 marzo 2016 – Pres. Antonello Fabbro, Rel. Caterina Passarelli.
Contratto d'appalto – Fallimento dell'affidatario dei lavori - Mancato subentro da parte del curatore – Interruzione del contratto - Art. 118, terzo comma, codice degli appalti – Ente appellante – Sospensione dei pagamenti a favore dell'appaltatore - Inapplicabilità – Compenso del subappaltatore – Curatore – Pagamento in sede di riparto - Rispetto della par condicio creditorum.
Fallimento dell'affidatario dei lavori - Contratto d'appalto – Mancato subentro da parte del curatore – Interruzione del contratto - Pagamento del subappaltatore e pagamento a favore dell'appaltatore -
Nesso di strumentalità – Insussistenza – Credito del subappaltatore - Ammissione al passivo in prededuzione – Esclusione.
Non risulta applicabile, in ipotesi di fallimento dell'affidatario dei lavori, il disposto dell'art. 118, terzo comma, codice degli appalti, che prevede che, laddove non sia contemplato dal bando di gara il pagamento diretto da parte dell'ente appaltante, questo possa, a tutela del suo interesse al completamento puntuale delle opere e a tutela dell'interesse del subappaltatore, sospendere i pagamenti a favore dell'appaltatore nel caso questo non proceda a sua volta al regolare pagamento di quest'ultimo; ciò in quanto, qualora il curatore non dichiari, ai sensi dell'art. 81, L.F. di voler subentrare nel rapporto, tale motivo di tutela non ricorre perché il meccanismo contrattuale si interrompe ex lege e lo stesso curatore, quale soggetto terzo, è, pertanto, in grado di garantire l'equilibrio delle prestazioni nel rispetto della par condicio creditorum, procedendo a soddisfare in sede di riparto, quale creditore anteriore, il subappaltatore, onde la stazione appaltante non corre il rischio, una volta pagata la procedura fallimentare, di essere poi tenuta a pagare anche il subappaltatore. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Il principio espresso dalla Suprema Corte con sentenza n. 3402/12, secondo cui il pagamento del subappaltatore assume la natura di credito prededucibile in quanto si pone quale condizione di esigibilità del credito che la fallita vanta nei confronti della stazione appaltante, non risulta, in caso di fallimento della società affidataria, applicabile, dal momento che, in assenza di una manifestazione di volontà di subentro da parte del curatore, il rapporto contrattuale d'appalto si interrompe, ragion per cui si deve escludere, in tal caso, la sussistenza di un nesso di strumentalità tra pagamento del subappaltatore e pagamento a favore dell'appaltatore, a meno che il potere di sospensione da parte dell'ente appaltante sia già stato esercitato prima della dichiarazione di fallimento. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)