Corte di Cassazione SS.UU. (17186/2018) - Ammissibilità delle proposte di concordato fallimentare provenienti da creditori o terzi avanzate oltre il biennio dal decreto di esecutività dello stato passivo.

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Data di riferimento: 
28/06/2018

Corte di Cassazione, SS. UU., 28 giugno 2018 n. 17186 – Primo Pres. f.f. Renato Rordorf, Pres. Sez.  Francesco Tirelli, Rel. Carlo De Chiara.

Fallimento -Stato passivo – Decreto di esecutività -  Concordato fallimentare – Presentazione della proposta -  Fallito – Biennio – Termine – Creditori o terzi – Non preclusione temporale.

Concordato fallimentare – Creditore proponente - Diritto di voto – Esclusione -  Conflitto d'interessi rispetto agli altri creditori.

Fallimento – Unico crediore – Proposta di concordato fallimentare – Omologazione – Fase unica – Non necessità della votazione.

Concordato fallimentare – Società proponente – Società controllate o controllanti – Partecipazione al voto – Considerazione al fine del calcolo delle maggioranze – Esclusione.

Si deve escludere che la regola contenuta nell'art. 124, primo comma, L.F., la quale, per contrastare la possibilità che il fallito ponga in essere manovre dilatorie, dichiara inammissibile la domanda di concordato fallimentare laddove dallo stesso presentata oltre il biennio dal decreto di esecutività dello stato passivo, possa essere estesa per analogia anche alle proposte provenienti da creditori o terzi, stante che risulta difficile ipotizzare un interesse da parte di questi a ritardare la liquidazione e stante che, in caso contrario, verrebbero compromesse ingiustificatamente eventuali possibilità di conveniente chiusura del fallimento. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

In ipotesi di concordato fallimentare si deve ritenere precluso al creditore proponente, in ragione della sua posizione di conflitto d'interessi rispetto agli altri creditori chiamati ad approvarlo,  il diritto di voto sulla sua stessa proposta. Ciò, in particolare, in quanto non esiste, nella disciplina del concordato fallimentare, una disciplina analoga all'art. 163, sesto comma, L.F. (comma aggiunto dal D.L. n. 83/2015), che, in sede di concordato preventivo, prevede il diritto per i creditori che presentano una proposta concorrente, di esercitare il diritto di voto sulla medesima, se collocati in una autonoma classe . (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata) 

Nel caso di concordato proposto dall'unico creditore, venendo meno la stessa necessità di una votazione sulla proposta in quanto vi sarebbe identità tra proponente e soggetto che dovrebbe approvarla, si deve ritenere che la fase dell'approvazione possa venir saltata  e che si possa passare direttamente alla fase successiva dell'omologazione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Sono escluse dal voto sulla proposta di concordato fallimentare e dal calcolo delle maggioranze le società che controllano la società proponente o sono da esse controllate o sono sottoposte a comune controllo (Principio di diritto)

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Civ.%2017186.2018%201%20parte%20%281%29.pdf

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Civ.%2017186.2018%202%20parte_0.pdf

Uffici Giudiziari: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: