Tribunale di Rimini – Istanza di sequestro conservativo formulata dal curatore nel corso di un'azione revocatoria intentata nei confronti del terzo acquirente, che abbia a sua volta poi rivenduto i beni della società fallita.
Tribunale di Rimini, Sez. Civ., 15 gennaio 2018 – Giud. Istr. Maria Carla Corvetta.
Fallimento – Debitore – Bene immobile - Atto di disposizione – Curatore – Azione revocatoria ordinaria – Bene non più nella disponibilità dell'acquirente – Accoglimento della revocatoria - Restituzione del prezzo o risarcimento del danno – Azioni ulteriormente esperibili - Sequestro conservativo - Istanza in corso di causa - Periculum in mora – Sussistenza.
L'interesse del creditore ad agire in revocatoria ai sensi dell'art. 2901 c.c. sussiste anche quando il bene oggetto dell'atto di disposizione, di cui chiede venga riconosciuta l'inefficacia nei suoi confronti, non sia più nella disponibilità dell'acquirente, in quanto nella domanda di revoca di un bene è da ritenersi compresa quella di pagamento del suo valore, perchè, laddove la domanda del ricorrente trovi accoglimento, lo stesso potrà poi promuovere nei confronti di parte resistente le azioni di risarcimento del danno o di restituzione del prezzo anche se non le abbia già proposte contestualmente all' istanza di revocatoria [nel caso di specie, il tribunale, visti gli artt.671 e 669 octies c.p.c., accertata la ricorrenza, sia dal punto oggettivo che soggettivo, dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, ha accolto la domanda della curatela, come formulata nel corso dell'azione revocatoria promossa nei confronti dell'acquirente di un bene immobile della società fallita, poi dallo stesso rivenduto a terzi, e volta ad ottenere, proprio a motivo di tale successiva cessione, il sequestro conservativo, sino al concorrenza di una specifica cifra complessiva, di tutti i beni mobili e immobili, delle partecipazioni societarie, delle somme di denaro, anche presso terzi, dei titoli e/o dei diritti e comunque di qualsiasi utilità di rilevanza economica riconducibile alla resistente, avendo altresì ritenuto allo stato probabile, con riserva di una più più precisa valutazione in sede di decisione della causa di merito, che ricorressero anche i presupposti della scientia e dell'eventus damni richiesti ai fini dell'accoglibilità anche dell'azione revocatoria]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)