Corte di Cassazione(3945/2018) – Leasing traslativo e non applicabilità retroattiva dell’art. 72-quater alle procedure aperte anteriormente all’entrata in vigore della riforma apportata dal d.lgs. n. 5 del 2006.
Cassazione civile, sez. I, 19 Febbraio 2018, n. 3945. Pres. Ambrosio Annamaria - rel. Aldo Angelo Dolmetta.
Opposizione allo stato passivo - Contratto di leasing traslativo - Fallimento pendente al 16 luglio 2006 - Art. 72-quater l.fall. - Applicabilità retroattiva - Esclusione
In tema di verifica dello stato passivo nei fallimenti pendenti alla data del 16 luglio 2006, nel caso di contratto di "leasing" occorre sempre distinguere a seconda che si tratti di "leasing" finanziario o traslativo, solo per quest'ultimo potendosi utilizzare, in via analogica, l’art. 1526 c.c., mentre non può invocarsi l’art. 72 quater l.fall., come introdotto dal d.lgs. n. 5 del 2006, trattandosi di norma espressamente applicabile soltanto nelle procedure concorsuali aperte successivamente alla predetta data. (massima ufficiale)