Corte di Cassazione (27829/2017) – Effetti ai fini dell’interruzione del processo della dichiarazione di fallimento di una delle parti successiva all'udienza di precisazione delle conclusioni o di discussione e comunicata con la memoria ex art. 190 cpc. .

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Data di riferimento: 
22/11/2017

Cassazione civile, sez. I, 22 Novembre 2017, n. 27829. Pres. Di Palma Salvatore, rel. Genovese Francesco Antonio.

Dichiarazione di fallimento di una delle parti successiva all'udienza di precisazione delle conclusioni o di discussione – Comunicazione con la prima memoria ex art. 190 c.p.c. - Effetti ai fini dell’interruzione del processo – Art. 43 l.fall.

La dichiarazione di fallimento di una delle parti che si sia verificata dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni (o di discussione), effettuata nella prima memoria ai sensi dell'art. 190 c.p.c. non produce alcun effetto ai fini della interruzione del processo, sicché il giudizio prosegue tra le parti originarie e la sentenza pronunciata nei confronti della parte successivamente fallita non è nulla, né inutiliter data, bensì inopponibile alla massa dei creditori, rispetto ai quali costituisce res inter alios acta. (massima ufficiale)

http://mobile.ilcaso.it/sentenze/ultime/19685

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: