Tribunale di Bologna - Esercizio provvisorio successivo al fallimento e poteri del tribunale.

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Data di riferimento: 
14/08/2009

Tribunale di Bologna, 14 agosto 2009 - Pres. Colonna - Est. Liccardo. Segnalazione del Prof. Avv. Danilo Galletti

Fallimento - Esercizio provvisorio dell'impresa - Autorizzazione successiva alla dichiarazione di fallimento - Competenza del Tribunale - Sussistenza.

Il potere del tribunale di autorizzare l'esercizio provvisorio dell'impresa ai sensi del primo comma dell'art. 104 legge fall. persiste anche successivamente alla sentenza di fallimento, qualora emergano elementi che facciano ritenere che nell'ambito dell'istruttoria prefallimentare non sia stata adeguatamente rappresentata l'esistenza di quel "danno grave" che ne costituisce il presupposto. (Nel caso di specie, il Tribunale ha autorizzato l'esercizio provvisorio in epoca successiva alla dichiarazione di fallimento senza sentire il parere del comitato dei creditori). (fb)

(Provvedimento, titolo e massima tratti dalla rivista on-line www.ilcaso.it )

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: