Corte di Cassazione (3486/1989) - Concorso tra privilegio generale e privilegio speciale e criteri applicabili per la soddisfazione del credito.

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Data di riferimento: 
27/04/2018

Cassazione civile, sez. I, 24 Luglio 1989, n. 3486. Pres. Italo Bologna, rel. Gian Carlo Bibolini.

Privilegi - Diritto della navigazione – Concorso di privilegio speciale sulla "flotta" e privilegio generale sui mobili - Criteri applicabili per la soddisfazione del credito.

Ipoteca su aeromobile - Costituzione del diritto - Estensione alle pertinenze - Parti di ricambio - Beni di magazzino e materiali di rotazione – Esclusione.

Qualora un credito fruisca contemporaneamente di privilegio mobiliare speciale e di privilegio mobiliare generale, deve escludersi che tale credito possa trovare proporzionale collocazione sul provento dei beni oggetto del privilegio speciale e su quello delle residue attività mobiliari, atteso che le regole sul concorso, fissate dagli artt. 2777 e segg. cod. civ., impongono un'unicità di graduatoria, senza distinzione a seconda che più privilegi spettino a creditori diversi od allo stesso creditore. Pertanto, nel caso del credito di lavoro del personale di volo di una compagnia di navigazione aerea, il quale gode tanto del privilegio speciale sulla "flotta", di cui all'art. 1023 cod. nav., quanto del privilegio generale sui mobili, di cui all'art. 2751 bis cod. civ., si deve ritenere che il credito medesimo debba trovare soddisfazione prioritaria su detta "flotta", con preferenza rispetto alla prelazione spettante al creditore ipotecario (art. 1036 cod. nav.), e poi, in ipotesi di incapienza, sugli altri beni mobili. (massima ufficiale)

L'art. 1029 cod. nav., il quale estende l'oggetto dell'ipoteca di aeromobile alle pertinenze, identifica queste in termini non difformi dall'art. 817 cod. civ., sicché, al fine della sussistenza del vincolo pertinenziale, richiede un rapporto di strumentalità e complementarietà funzionale, di carattere attuale, non meramente potenziale o futuro. Pertanto, non possono essere incluse in detta ipoteca parti di ricambio e separabili, ovvero, in genere, beni di magazzino e materiali di rotazione, ove siano solo genericamente destinati agli aerei della "flotta", non vincolati da specifica destinazione al singolo aereo. (massima ufficiale)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
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Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: