Tribunale di Monza – Natura concorsuale del credito di regresso, da considerarsi privilegiato, vantato dal Fondo di garanzia PMI nei confronti del debitore principale ammesso alla procedura di concordato preventivo.
Tribunale di Monza, Sez. III civ., 16 novembre 2017 – Giudice Alberto Crivelli.
Fallimento e concordato preventivo – Fideiussione - Credito di più obbligati solidali - Regresso tra coobbligati – Pagamento dell'intero credito – Art. 61, secondo comma, L.F. - Presupposto necessario.
Concordato preventivo – Crediti divenuti esigibili in corso di procedura – Qualificazione come concorsuali – Presupposto – Fatto costitutivo anteriore all'ammissione.
Fondo di garanzia per le PMI ex L. 662/1996 – Pagamento eseguito dal gestore - Credito da restituzione di somme liquidate – Privilegio ex D. Lgs. 123/1998.
La disposizione dettata in ipotesi di fallimento dall'art. 61, secondo comma, L.F., estensibile anche al concordato preventivo ai sensi dell'art. 169 L.F., nell'ammettere al passivo in via di regresso il fideiussore che, precedentemente escusso dal creditore del fallito o del soggetto ammesso al concordato, abbia pagato il creditore, solo qualora abbia estinto l'intero debito del garantito, ha lo scopo di evitare una doppia insinuazione al passivo di questo, con conseguente sovradimensionamento del passivo [nello specifico, ad avviso del tribunale, quella condizione non risultava applicabile essendo stato il credito di regresso azionato dopo la chiusura della procedura di concordato preventivo cui il debitore era stato ammesso e non essendovi quindi alcun pericolo di duplicazione] (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
Al fine di poter qualificare i crediti come concorsuali, in quanto sorti in precedenza rispetto all'avvio di una procedura concordataria, il momento in cui sono insorti va fatto coincidere con quello in cui il fatto costitutivo è venuto in essere e non con quello in cui gli stessi sono divenuti esigibili [nello specifico il tribunale ha confermato avere natura concorsuale il credito di regresso della Banca del Mezzogiorno – Medio Credito Centrale, gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, come azionato in executivis nei confronti del debitore principale, in quanto seppure il pagamento del creditore , che aveva escusso la garanzia prestata dal Fondo, fosse stato effettuato dalla banca per conto dello stesso, debitore solidale ex art. 1292 c.c., solo nel corso della procedura di concordato preventivo cui il debitore principale era stato ammesso, il contratto di finanziamento cui la garanzia prestata dal Fondo accedeva era stato concluso prima dell'ammissione di questi a quella procedura concorsuale]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
E' assistito dal privilegio generale di cui agli artt. 1 e 9 del D. Lgs. 123/1998 e dell'art. 8 bis del D.L. 3/2015, convertito con modificazioni nella L. 33/2015, il credito da restituzione delle somme liquidate a titolo di perdite al creditore garantito, in luogo del debitore principale, dalla Banca del Mezzogiorno – Medio Credito Centrale, quale gestore del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese di cui alla L. 662/1996. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)