Corte di Cassazione (8340/2018) - Intangibilità dell'IVA: principio valido solo in ipotesi di concordato preventivo con transazione fiscale e solo fino alla modifica dell'art. 182 ter L.F. ad opera della L. 232/2016.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 04 aprile 2018 n. 8340 - Pres. Mauro Di Marzio, Rel. Alberto Pazzi.
Art. 182 ter L.F. - Disciplina anteriore alla modifica ex L. 232/2016 - Concordato preventivo - Intangibilità dell'IVA – Transazione fiscale – Presupposto necessario.
Alla luce del disposto dell'art. 182 ter, primo comma, L.F., vigente anteriormente alla novella introdotta dall'art. 1, comma 81 della L. 232/2016, si deve ritenere che, laddove ratione temporis si debba fare riferimento al testo precedente alla modifica, la regola dell'intangibilità dell'IVA, costituente eccezione alla regola generale di cui all'art. 160, secondo comma, L.F., possa trovare applicazione solo nella particolare ipotesi che la proposta di concordato sia accompagnata da una transazione fiscale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
[cfr. in questa rivista Corte di Cassazione, SS. UU., 27 dicembre 2016 n. 26988 https://www.unijuris.it/node/3103 ]
http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20CIV.%208340.2018_0.pdf