Corte di Cassazione (9490/2002) – Limiti della prevalenza in sede di ripartizione delle somme ricavate dalla vendita di beni oggetto di ipoteca dei crediti ipotecari su quelli prededucibili.

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Data di riferimento: 
28/06/2002

Cassazione civile, sez. I, 28 Giugno 2002, n. 9490. Pres. Antonio Saggio, rel. Aniello Nappi.

Ripartizione dell'attivo fallimentare - Somme ricavate dalla vendita di beni ipotecati - Crediti ipotecari - Prevalenza su crediti prededucibili -  Limiti

In sede di ripartizione fallimentare delle somme ricavate dalla vendita di beni oggetto di ipoteca, i crediti ipotecari prevalgono sui crediti prededucibili, salvo che questi ultimi si ricolleghino ad attività direttamente e specificamente rivolte ad incrementare, o ad amministrare, o a liquidare i beni ipotecati o rechino, comunque, ai titolari specifiche utilità, e salvo il limite di un'aliquota delle spese generali, che deve, in ogni caso, gravare sui beni assoggettati a garanzia reale. (massima ufficiale)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: