Tribunale di Milano – Sospensione per pregiudizialità di un giudizio di opposizione allo stato passivo laddove risulti pendente, tra le stesse parti, un giudizio ordinario basato su identiche deduzioni.
Tribunale di Milano, Sez. II civ., 18 gennaio 2018 – Pres. Est. Filippo D'Aquino, Giudici Sergio Rossetti e Guendalina Pascale.
Fallimento – Stato passivo - Opposizione - Eccezione riconvenzionale del curatore - Domanda riconvenzionale già svolta in sede ordinaria - Identità di causa petendi - Giudizio di opposizione allo stato passivo – Possibile sospensione.
Va affermato che, di fronte alla riassunzione nel corso di una procedura fallimentare da parte della curatela di una domanda riconvenzionale già azionata in sede di opposizione a decreto ingiuntivo dal soggetto poi fallito e alla proposizione in sede di opposizione allo stato passivo quale eccezione riconvenzionale, da parte della stessa curatela, a parti invertite, di un'analoga domanda con identica causa petendi [nello specifico, dicompensazione "impropria", originando i controcrediti dal medesimo rapporto], il giudice dell’opposizione può sospendere per pregiudizialità ex art. 295 c. p.c., come d'altro canto potrebbe fare il giudice ordinario, quel particolare giudizio fino alla definizione di quello ordinario la cui conclusione risulti imminente. Ciò al fine di evitare la duplicazione di attività istruttorie, nonché il rischio di decisioni contrastanti. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)