Corte di Cassazione (7591/2016) - Determinazione del compenso del commissario liquidatore nel concordato preventivo con cessione di beni.

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Data di riferimento: 
15/04/2016

Cassazione civile, sez. I, 15 Aprile 2016, n. 7591. Pres. Aniello Nappi, rel. Antonio Didone.

Concordato preventivo con cessione dei beni - Commissario liquidatore - Determinazione del compenso -  Applicazione dei parametri stabiliti per il compenso del curatore - Necessità - Conseguenze - Preventiva approvazione del rendiconto – Necessità.

Nel concordato preventivo con cessione dei beni, il commissario liquidatore svolge funzioni equiparabili a quelle del curatore del fallimento ed ha, pertanto, diritto, al pari di quest'ultimo, ad un compenso che, in mancanza di una specifica disciplina normativa ex art. 182 l.fall., nel testo utilizzabile "ratione temporis", dev'essere quantificato, ai sensi dell'art. 39 l.fall. e del decreto ministeriale ivi richiamato, in una percentuale sull'attivo realizzato o, in assenza di risultati utili della liquidazione, nel minimo legale. Tale compenso, inoltre, come per il curatore, può essere liquidato solo dopo l'approvazione del rendiconto, benché, nella normativa anteriore alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 5 del 2006, la sua presentazione non sia imposta da una norma di legge ma solo dalla sentenza di omologazione. (massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/18423.pdf

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: