Corte di Cassazione (30648/2017) – Domanda di concordato preventivo o dichiarazione di fallimento: criterio per decidere della anteriorità o meno di un bonifico bancario ai professionisti.
Corte di Cassazione, Sez. VI – 1 Ord., 20 dicembre 2017 n. 30648 – Pres. Andrea Scaldaferri, Rel. Mauro Di Marzio.
Concordato preventivo – Deposito della proposta e del piano – Bonifico bancario – Verifica dell’anteriorità – Data contabile – Criterio cui fare riferimento.
Al fine di verificare l'anteriorità o la posteriorità di un’operazione di bonifico bancario rispetto ad una domanda di concordato preventivo (o rispetto ad una dichiarazione di fallimento), è rilevante la cosiddetta "data contabile" e cioè quella in cui è avvenuta ad opera della banca l'annotazione dell'accredito sul conto del richiedente (o del fallito) [nello specifico la Corte ha ritenuto essere stati eseguiti in frode ex art. 173 L.F., in quanto non ispirati al criterio della maggior soddisfazione dei creditori ed in quanto agli stessi, tra l’altro, sottaciuti, i bonifici che il debitore aveva effettuato a favore dei professionisti che lo avevano assistito nella fase di richiesta di ammissione a concordato preventivo, vieppiù in quanto, seppur ordinati il giorno precedente, erano stati dalla banca eseguiti il giorno successivo, corrispondente a quello della presentazione della proposta e del piano]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
[cfr. in questa rivista Corte di Cassazione, Sez. I civ., 19 febbraio 2016 n. 3324 https://www.unijuris.it/node/2852]