Corte di Cassazione (12939/2017) – Data apposta dal certificatore su un documento informatico prodotto in sede di opposizione allo stato passivo: onere del curatore di contestarla da subito per metterne in dubbio la veridicità.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 23 maggio 2017 n. 12939 – Pres. Antonio Didone, Rel. Carlo De Chiara.
Fallimento - Stato passivo – Prova del credito – Documento informatico – Data apposta dal certificatore – Presunzione di veridicità – Opposizione - Prova contraria – Onere gravante sul curatore – Sede di rinvio - Contestazione effettuata per la prima – Inammissibilità.
E' onere della parte interessata a negare la certezza della data - e dunque, nel giudizio di opposizione a stato passivo, è onere del curatore fallimentare - allegare e provare la violazione delle regole tecniche sulla validazione temporale, al rispetto delle quali l'art. 20, comma 3, cod. amm. digitale subordina l'opponibilità ai terzi della data (e dell'ora) apposta al documento informatico da certificatore accreditato e iscritto nell'elenco di cui all'art. 29, comma 6, cod. cit. (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 179 del 2016), e tale allegazione in fatto non può essere effettuata per la prima volta nel giudizio di rinvio.(Principio di diritto) [nello specifico la Corte, ha cassato il decreto del tribunale che aveva per la seconda volta respinto l’opposizione proposta da una società avverso lo stato passivo del fallimento, in quanto il curatore, solo in sede di rinvio, aveva messo in discussione la veridicità della data apposta dal certificatore su un documento informatico che l’opponente aveva prodotto per provare l’anteriorità del suo credito rispetto alla dichiarazione di fallimento]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)