Tribunale di Vicenza – Inammissibilità della chiamata in causa quale responsabile civile, nel corso di un procedimento penale, di un soggetto diverso dall’autore del fatto illecito sulla sola base della previsione contrattuale.
Tribunale di Vicenza, Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari, 08 febbraio 2018 – Giudice Roberto Venditti.
Liquidazione coatta amministrativa – Cessione d’azienda bancaria - Procedimento penale – Legali rappresentanti della banca cedente – Responsabilità civile per fatti illeciti – Banca cessionaria - Obblighi risarcitori solidali - Previsione legislativa – Necessità.
Nel corso di un procedimento penale instaurato nei confronti di ex dirigenti ed ex amministratori diBanca Popolare di Vicenza S.p.A. [banca posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi D L. 23 giugno 2017 n. 99, convertito nella L. 31 luglio 2017 n. 121], in ragione di fatti illeciti commessi dagli stessi o, ai sensi dell’art. 2049 c.c., da dipendenti di quell’istituto, va disposta la citazione, quali responsabili civili dei suoi legali rappresentanti e va, viceversa, rigettata la richiesta di chiamata in causa, allo stesso titolo, di quelli della Banca Intesa Sanpaolo Spa, cui l’azienda è stata successivamente ceduta, stante che per poter ipotizzare che del fatto illecito possa rispondere, nel processo penale, quale responsabile civile un soggetto diverso dal suo autore, è necessario che la fonte dell’obbligo sia posta direttamente dalla legge, mentre è esclusa tale possibilità se la responsabilità per fatto altrui abbia origine contrattuale [nello specifico, il tribunale ha escluso che sussistesse una previsione codicistica o un principio di elaborazione giurisprudenziale che stabilisse o imponesse il trasferimento al cessionario d’azienda degli obblighi risarcitori derivanti da fatto illecito facenti capo al cedente, e ha altresì escluso che, in generale, l’ordinamento prevedesse che i creditori del cedente per fatti illeciti potessero rivolgere le loro pretese nei confronti del cessionario, salvo, ex art. 2560, secondo comma, c. c., che i debiti risarcitori risultassero dai libri contabili obbligatori]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata]
http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Trib.%20Vicenza%2008.02.2018_0.pdf