Tribunale di Vicenza – Inammissibilità della chiamata in causa quale responsabile civile, nel corso di un procedimento penale, di un soggetto diverso dall’autore del fatto illecito sulla sola base della previsione contrattuale.

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Data di riferimento: 
08/02/2018

Tribunale di  Vicenza, Ufficio del Giudice per le Indagini Preliminari, 08 febbraio 2018 – Giudice Roberto Venditti.

Liquidazione coatta amministrativa – Cessione d’azienda bancaria - Procedimento penale – Legali rappresentanti della banca cedente – Responsabilità civile per fatti illeciti – Banca cessionaria - Obblighi risarcitori solidali -  Previsione legislativa – Necessità. 

Nel corso di un procedimento penale instaurato nei confronti di ex dirigenti ed ex amministratori diBanca Popolare di Vicenza S.p.A. [banca posta in liquidazione coatta amministrativa ai sensi D L. 23 giugno 2017 n. 99, convertito nella L. 31 luglio 2017 n. 121], in ragione di fatti illeciti commessi dagli stessi o, ai sensi dell’art. 2049 c.c., da dipendenti di quell’istituto, va disposta la citazione, quali responsabili civili dei suoi legali rappresentanti e va, viceversa, rigettata la richiesta di chiamata in causa, allo stesso titolo, di quelli della Banca Intesa Sanpaolo Spa, cui l’azienda è stata successivamente ceduta, stante che per poter ipotizzare che del fatto illecito possa rispondere, nel processo penale, quale responsabile civile un soggetto diverso dal suo autore, è necessario che la fonte dell’obbligo sia posta direttamente dalla legge, mentre è esclusa tale possibilità se la responsabilità per fatto altrui abbia origine contrattuale [nello specifico, il tribunale ha escluso che sussistesse una previsione codicistica o un principio di elaborazione giurisprudenziale che stabilisse o imponesse il trasferimento al cessionario d’azienda degli obblighi risarcitori derivanti da fatto illecito facenti capo al cedente, e ha altresì escluso che, in generale, l’ordinamento prevedesse che i creditori del cedente per fatti illeciti potessero rivolgere le loro pretese nei confronti del cessionario, salvo, ex art. 2560, secondo comma, c. c., che i debiti risarcitori risultassero dai libri contabili obbligatori]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata]

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Trib.%20Vicenza%2008.02.2018_0.pdf

Uffici Giudiziari: 
Concetti di diritto fallimentare: 
[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: