Tribunale di Udine – Concordato preventivo: decorrenza degli effetti del provvedimento con cui il tribunale autorizza il proponente allo scioglimento dai contratti pendenti.

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Data di riferimento: 
12/01/2018

Tribunale di  Udine, Sez. II civ. 12 gennaio 2018 – Giudice Gianpaolo Fabbro.

Concordato preventivo – Tribunale – Sospensione o scioglimento dei contratti pendenti – Provvedimento autorizzativo – Facoltà per il debitore di avvalersene - Effetti – Decorrenza – Comunicazione all’altro contraente.

Si deve ritenere che gli effetti del provvedimento con cui il tribunale, ai sensi dell’ art. 169 bis L.F., autorizza il  debitore, che in sede di presentazione di una domanda di ammissione a concordato preventivo abbia contestualmente formulato una richiesta in tal senso, ad avvalersi dello scioglimento dai contratti pendenti [nello specifico, da alcuni contratti stipulati con istituti di credito] produca effetti solo dal momento in cui il richiedente lo comunichi all’altro contraente  e che ciò debba valere, anche per il periodo anteriore alla modifica introdotta dal 83/2015, che ha previsto l’obbligo di quella comunicazione, in quanto il provvedimento autorizzativo costituisce solo il presupposto per l’esercizio da parte del debitore di una facoltà di cui lo stesso è libero o meno di avvalersi. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: