Corte di Cassazione (5384/2016) – L’omessa notifica al fallito dell’atto impositivo impugnato dalla curatela non determina nullità o inesistenza di tale atto.

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Data di riferimento: 
18/03/2016

Cassazione civile, sez. V, tributaria, 18 Marzo 2016, n. 5384. Pres. Stefano Bielli, rel. Marco Marulli.

Fallimento del contribuente - Atto impositivo non notificato al fallito – Impugnazione da parte della curatela – Nullità o inesistenza dell’atto – Esclusione.

In materia di accertamento, l'omessa notifica al fallito dell'atto impositivo, pur in presenza di regolare notifica al curatore del fallimento e conseguente impugnazione da parte della curatela non determina irritualità, nullità o inesistenza di tale atto, poiché l'obbligo di notificazione al contribuente fallito è strumentale a consentire allo stesso l'esercizio in via condizionata del diritto di difesa, azionabile solo nell'inerzia degli organi della procedura fallimentare. (massima ufficiale)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/17854.pdf

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: