Corte di Cassazione (5384/2016) – L’omessa notifica al fallito dell’atto impositivo impugnato dalla curatela non determina nullità o inesistenza di tale atto.
Cassazione civile, sez. V, tributaria, 18 Marzo 2016, n. 5384. Pres. Stefano Bielli, rel. Marco Marulli.
Fallimento del contribuente - Atto impositivo non notificato al fallito – Impugnazione da parte della curatela – Nullità o inesistenza dell’atto – Esclusione.
In materia di accertamento, l'omessa notifica al fallito dell'atto impositivo, pur in presenza di regolare notifica al curatore del fallimento e conseguente impugnazione da parte della curatela non determina irritualità, nullità o inesistenza di tale atto, poiché l'obbligo di notificazione al contribuente fallito è strumentale a consentire allo stesso l'esercizio in via condizionata del diritto di difesa, azionabile solo nell'inerzia degli organi della procedura fallimentare. (massima ufficiale)