Corte di Cassazione (25054/2017) – Applicabilità dell’art. 83 bis l.f. in tema di arbitrato alle sole ipotesi in cui lo scioglimento del contratto abbia luogo a norma delle disposizioni della legge fallimentare.
Cassazione civile, sez. VI, 23 Ottobre 2017, n. 25054. Pres. Andrea Scaldaferri, rel. Guido Mercolino.
Art. 83 bis l.fall. - Presupposti applicativi - Pendenza del procedimento arbitrale e successiva dichiarazione di fallimento della parte contrattuale - Scioglimento del rapporto contrattuale ex artt. 72 ss. l.fall. – Applicabilità dell’art. 83 bis l.fall. ed improseguibilità dell’arbitrato – Scioglimento del rapporto in forza di norma statutaria – Non applicabilità dell’art. 83 bis l.fall. ed ammissibilità deferimento agli arbitri.
L’art. 83 bis l.fall. si limita a disporre che, qualora in pendenza di arbitrato sia dichiarato il fallimento di una delle parti del contratto cui accede la clausola compromissoria, il relativo procedimento diviene improseguibile ove il rapporto negoziale sia sciolto secondo le disposizioni di cui agli artt. 72 ss. l.fall.; la norma non trova, pertanto, applicazione nella diversa ipotesi in cui, non constando la pendenza di un procedimento arbitrale, una cooperativa aderente ad un consorzio ne sia esclusa in virtù di una norma statutaria che tanto preveda per il caso di fallimento della consorziata. (massima ufficiale)