Tribunale di Padova – Azione revocatoria fallimentare di pagamenti solutori incassati da una banca in forza di un atto di accollo di debiti: necessaria enunciazione degli elementi utili ad identificarli.

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Data di riferimento: 
22/12/2017

Tribunale di  Padova, Sez. II civ., 22 dicembre 2017- Giudice Elisa Rubbis.

Fallimento – Revocatoria ex art. 67 L.F. – Atto di accollo di debiti - Pagamenti ottenuti da una banca creditrice – Importo, data, modalità e causale  - Omessa precisazione - Natura solutoria – Mancata indicazione- Nullità della domanda – Azione revocatoria – Natura etero determinata.

Risultano foriere di nullità, ai sensi dell’art. 164 c.p.c., le domande con le quali il Fallimento richieda la revocatoria fallimentare ex art. 67, primo comma, lettera b) L.F. di alcuni pagamenti incassati da una banca in forza di un atto  di accollo di debiti, laddove, in limine litis, non risultino dallo stesso sufficientemente enunciati gli elementi utili ad identificarne importo, data, modalità e causale e a dimostrarne la natura solutoria, non risultando sufficiente la mera indicazione per categorie astratte oppure de relato, attraverso il riferimento alla documentazione bancaria prodotta in giudizio da altre parti o di cui l’attore chieda l’acquisizione ai sensi dell’art. 210 c.p.c, delle diverse operazioni revocabili, stante la natura etero determinata dell’azione revocatoria. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Trib.%20Padova%2022.12.2017_0.pdf

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Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: