Corte di Cassazione (23006/2017) – Fallimento: costituzione in causa del curatore in luogo del falsus procurator della società poi fallita che aveva promosso quel giudizio.

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Data di riferimento: 
02/10/2017

Corte di Cassazione, Sez. VI – 3 civ., 02 ottobre 2017 n. 23006 – Pres. Armano Uliana, Rel. Enrico Scoditti. 

Falsus procurator di una società – Avvio di un giudizio – Successivo fallimento della società – Costituzione in causa del curatore – Legittimazione ex art. 43 L.F. - Ratifica tacita del precedente operato.

Il difetto di legittimazione processuale della persona fisica che agisca in giudizio in rappresentanza dell’ente può essere sanato, qualora nel corso dello stesso intervenga il fallimento dello stesso, dalla costituzione in giudizio della curatela fallimentare, soggetto dotato della legittimazione processuale ex art. 43 L.F., qualora avvenga con lo scopo di continuare il giudizio introdotto con la domanda della società fallita, in quanto la costituzione in giudizio da parte del curatore comporta la tacita volontà di ratifica dell’operato del falsus procurator. Ciò analogamente a quanto accadrebbe, al di fuori del fallimento, in caso di successiva costituzione in giudizio da parte del soggetto dotato dell’effettiva rappresentanza dell’ente. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Civ.%2023006.2017_0.pdf

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: