Tribunale di Reggio Emilia - Revocatoria di rimesse bancarie e riduzione consistente e durevole dell’esposizione debitoria. Limitazioni previste dall’art. 70 l.f.
Tribunale di Reggio Emilia, 31 Agosto 2017. Est. dott. Annamaria Casadonte.
Revocatoria di rimesse bancarie – Esenzione ex art. 67 co. 3 lett. b) l.f. – Valutazione della consistenza della riduzione dell’esposizione debitoria verso la banca – Criteri.
Revocatoria di rimesse bancarie – Esenzione ex art. 67 co. 3 lett. b) l.f. – Valutazione della durevolezza della riduzione dell’esposizione debitoria verso la banca – Criteri.
Revocatoria di rimesse bancarie – Art. 70 l.f. – Limitazioni – Criteri.
La consistenza delle rimesse ai fini dell’operatività dell’esenzione di cui all’art. 67 co. 3 lett. b) l.f., va valutata in termini relativi tenuto conto di tutti i parametri del caso, ossia sia dell'entità massima dell'esposizione bancaria, sia dell'ammontare del debito nel momento in cui la rimessa è stata effettuata, sia dell’ammontare del “rientro” ai sensi dell’art. 70 L. Fall., sia, infine, dell'entità media dei versamenti in entrata e in uscita. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata)
La "durevolezza" della rimesse, ai fini dell’operatività dell’esenzione di cui all’art. 67 co. 3 lett. b) l.f., va verificata seguendo un criterio relativo che tenga conto della frequenza delle movimentazioni del conto e dell'apprezzabile stabilità dell'effetto solutorio: non è tale solo la rimessa non seguita da ulteriori operazioni di addebito in conto corrente, ma nemmeno esclusivamente quella che rientri nelle c.d. operazioni bilanciate. La "durevolezza" della riduzione dell'esposizione debitoria non può essere esclusa quando la rimessa è seguita, seppur dopo un brevissimo lasso di tempo, da un addebito effettuato da parte della banca al fine di soddisfare un proprio credito derivante da altri rapporti di finanziamento con il correntista e l'esenzione non trova applicazione nel caso in cui il conto corrente sia stato di fatto "congelato" dalla banca. (Francesco Gabassi – Riproduzione riservata)
Al fine dell’applicazione dell’art. 70 l.f., se le rimesse revocabili sono di importo inferiore alla differenza tra massimo scoperto ed esposizione finale, è restituibile l'importo massimo dei versamenti dichiarati inefficaci, mentre se le rimesse revocabili sono di importo superiore, è restituibile l'importo dato da questa differenza. Ciò in quanto l'istituto di credito non può essere chiamato a restituire una somma maggiore di quella risultante dalla "... differenza fra l'ammontare massimo raggiunto dalle sue pretese, nel periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato d'insolvenza, e l'ammontare residuo delle stesse alla data in cui si è aperto il concorso".(Francesco Gabassi – Riproduzione riservata)
http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/18196.pdf