Corte di Cassazione (13991/2017) – Perdita della capacità processuale del fallito: eccepibilità e relative eccezioni.
Cassazione civile, sez. IV, lavoro, 06 Giugno 2017, n. 13991. Pres. Massimo Dogliotti - Rel. Matilde Lorito.
Perdita della capacità processuale del fallito – Eccepibilità - Eccezioni.
La perdita della capacità processuale del fallito, conseguente alla dichiarazione di fallimento relativamente ai rapporti di pertinenza fallimentare, essendo posta a tutela della massa dei creditori, ha carattere relativo e può essere eccepita dal solo curatore, salvo che la curatela abbia dimostrato il suo interesse per il rapporto dedotto in lite, nel qual caso il difetto di legittimazione processuale del fallito assume carattere assoluto ed è perciò opponibile da chiunque e rilevabile anche d'ufficio. (Nel caso specifico la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione in quanto la curatela fallimentare aveva serbato un comportamento non definibile in termini di mera indifferenza, assimilabile ad un atteggiamento neutrale o inerte, avendo manifestato, con la missiva inviata al legale rappresentante della società fallita ed al suo difensore, l'intento di non interporre ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello, all'esito di una valutazione negativa circa la convenienza della impugnazione.). (massima ufficiale)