Corte di Cassazione (20890/2017) – Contratto di leasing traslativo già risolto anteriormente al fallimento dell’utilizzatore e domanda di insinuazione al passivo proposta dal concedente: indicazioni necessarie.
Corte di Cassazione, Sez. I civ., 07 settembre 2017 n. 20890 – Pres. Annamaria Ambrosio, Rel. Francesco Antonio Genovese.
Fallimento – Locazione finanziaria – Contratto pendente - Applicazione dell’art. 72 quater L.F. – Contratto risolto – Leasing di godimento e traslativo - Necessaria distinzione - Leasing traslativo -Ammissione allo stato passivo – Contento della domanda – Richieste nascenti dall’art. 1526 c.c. – Inclusione necessaria.
Alla luce del principio di diritto della Corte di Cassazione, Sez. I, 9 febbraio 2016 n. 2538 [in questa rivista https://www.unijuris.it/node/3006] si deve ritenere che l’art. 72 quater L.F. trovi applicazione solo nel caso che il contratto di leasing sia pendente al momento del fallimento e che, per contro, laddove si sia anteriormente risolto, sia necessario distinguere a seconda che trattasi di leasing di godimento o traslativo, potendosi, solo in quest’ultimo caso, applicare, in via analogica, l’art. 1526 c.c., con la necessità per il concedente, per poter essere ammesso al passivo dell’ utilizzatore fallito, di proporre una domanda che risulti comprensiva di tutte le richieste nascenti da quella disposizione. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Civ.20890.2017.pdf