Tribunale di Monza - Comunicazione dell'avviso della vendita ai creditori iscritti: conseguenze dell’omissione.

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Data di riferimento: 
25/07/2017

Tribunale di Monza, 25 Luglio 2017. Dott. Maria Gabriella Mariconda, presidente – dott. Simone Romito, giudice – dott. Giovanni Nardecchia, relatore.

Fallimento – Avviso della vendita ai creditori iscritti – Omissione –Nullità della vendita – Esclusione – Sospensione della vendita – Esclusione -  Richiesta di risarcimento del danno al curatore - ammissibilità

Non si verifica una ipotesi di nullità insanabile per il caso in cui l’assegnazione o la vendita avvengano senza la comunicazione dell’avviso di cui all’art. 107, comma 3, l.fall., ma il curatore è tenuto a rispondere, a norma dell’art. 2043 c.c., delle conseguenze dannose subite dai creditori iscritti a seguito del provvedimento di vendita o di assegnazione emesso illegittimamente, giacchè la mancata notifica dell’avviso, costituendo violazione di un obbligo imposto da una norma giuridica, concreta un’ipotesi di fatto illecito extracontrattuale. [Nel caso specifico il Tribunale non ha ritenuto di disporre la sospensione della vendita, ma ha accolto il reclamo limitatamente alla richiesta di accesso alla documentazione concernenti le vendite oggetto dell’ipoteca] (Francesco Gabassi) (riproduzione riservata)

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/17885.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: