Corte di Cassazione (27277/2016) – Legittimazione processuale del contribuente fallito a ricorrere avverso l’atto impositivo anteriormente notificatogli.
Corte di Cassazione, Sez. VI civ. - T, 28 dicembre 2016 n. 27277 – Pres. Marcello Iacobellis, Rel. Robert Giovanni Conti.
Fallimento – Anteriore accertamento fiscale – Contenzioso tributario – Legittimazione processuale del curatore – Inerzia dell’organo fallimentare – Possibile legittimazione del fallito.
Fallimento – Incapacità processuale del fallito – Carattere meramente relativo – Rilevabilità solo su iniziativa del curatore.
Rispetto all’accertamento fiscale reso nei confronti del soggetto fallito anteriormente alla dichiarazione di fallimento, esiste una legittimazione processuale in capo al curatore alla proposizione del ricorso avverso l’atto impositivo, alla quale si affianca, in caso di inerzia dell’organo fallimentare, quella del medesimo soggetto sottoposto a procedura concorsuale. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)
L’incapacità processuale ex art. 43 L.F. del fallito ha carattere meramente relativo e può essere fatta valere solo dal curatore fallimentare, non anche dalla controparte, né tanto meno può essere rilevata d’ufficio dal giudice. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)