Corte di Cassazione (18963/2017) – Intervenuta dichiarazione di fallimento di una delle parti in pendenza di un giudizio di Cassazione: interruzione non prevista.

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Data di riferimento: 
31/07/2017

Corte di Cassazione, Sez. III civ., 31 luglio 2017 n. 18963 – Pres. Sergio D’Amato, Rel. Giuseppina Luciana Barreca.

Giudizio di Cassazione in corso – Fallimento di una delle parti –Avvenuta comunicazione Interruzione del processo – Esclusione.

Non determina l’interruzione del giudizio, ai sensi dell’art. 43, terzo comma, L.F., l’intervenuta dichiarazione di fallimento di una delle parti in pendenza di un giudizio di Cassazione [nello specifico la Corte, rifacendosi a tutta una serie di sue precedenti decisioni (cfr. Cass. 21153/2010; 14786/2011; 8685/2012; 17450/2013), che avevano stabilito che l’apertura del fallimento non comportava una causa di interruzione del giudizio in corso in sede di legittimità essendo lo stesso dominato dall’impulso di ufficio, ha considerato costituire circostanza irrilevante l’avvenuta comunicazione, da parte dei controricorrenti, del fallimento della società ricorrente, anche in quanto gli stessi avevano proceduto a notificare anche al curatore dello stesso, cui la sentenza impugnata risultava opponibile, il loro controricorso, contenente un ricorso incidentale]. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Civ.18963.2017.pdf

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Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: