Corte di Cassazione (37439/2017) – Impugnativa da parte del curatore delle misure cautelari reali aventi ad oggetto somme in giacenza sul conto della procedura fallimentare: applicazione del principio della prevenzione.

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Data di riferimento: 
27/07/2017

Corte di Cassazione, Sez. III pen., 27 luglio 2017 n. 37439 – Pres. Aldo Cavallo, Rel. Ubalda Macrì.

Fallimento - Misure cautelari reali – Impugnativa - Diritto einteresse del curatore fallimentare – Giudice – Bilanciamento degli interessi - Apprezzamento in concreto - Principio di prevenzione – Applicazione.

Il Giudice deve apprezzare nel caso concreto il diritto e l’interesse del curatore fallimentare all’impugnativa delle misure cautelari reali, avuto riguardo alla specialità delle norme fallimentari, da un lato, ed alle specialità delle norme penali dall’altro e formulando di volta in volta un giudizio di bilanciamento dei contrapposti interessi anche tenuto conto del principio di prevenzione  (Principio di diritto) [nello specifico la Corte, ha riconosciuto la legittimazione del curatore in quanto oggetto del sequestro erano proprio le somme in giacenza sul conto corrente della procedura concorsuale e derivanti dall’attività di gestione degli organi fallimentari e ha, pertanto, annullato con rinvio per un nuovo esame l’ impugnata ordinanza del tribunale che, in sede di reclamo di un decreto del Gip, aveva dichiarato inammissibile il ricorso presentato dal curatore fallimentare perché soggetto terzo rispetto al procedimento cautelare].

 

http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Pen.37439.2017.pdf

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[Questo provvedimento si riferisce alla Legge Fallimentare]
Articoli di riferimento nella legge fallimentare
Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: