Tribunale di Monza – Concordato preventivo ed istanza di autorizzazione allo scioglimento o sospensione dei contratti pendenti: contenuto e limiti della verifica da effettuarsi da parte del tribunale fallimentare.

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Data di riferimento: 
25/01/2017

Tribunale di Monza; Sez. Fallimentare, 25 gennaio 2017 – G.D. Giovanni Battista Nardecchia.

Concordato preventivo – Deposito del ricorso – Contratti pendenti - Contestuale istanza di scioglimento o sospensione – Possibile accoglimento -  Istanza successiva – Ammissibilità – Decorrenza degli effetti della pronuncia - Comunicazione dell’autorizzazione all’altro contraente – Efficacia ex nunc - Incidenza limitata alle prestazioni future - Pregressi inadempimenti – Valutazione del giudice fallimentare - Esclusione – Accertamento di competenza del giudice ordinario.

Concordato preventivo – Contratti pendenti - Istanza di scioglimento o sospensione -  Valutazione del giudice – Controllo di funzionalità e coerenza rispetto alla proposta – Criterio decisivo –  Contraente in bonis – Audizione – Proporzione tra le posizioni coinvolte – Necessaria verifica e salvaguardia.

La legge 132/2015 ha apportato una serie di modifiche all’istituto di cui all’art. 169 bis L.F. ed ha espressamente previsto che la domanda di scioglimento dei contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti, e non più utili e non più confacenti al piano concordatario, possa essere presentata non solo contestualmente, ma anche successivamente al deposito del ricorso per l’ammissione al concordato preventivo e che la decorrenza degli effetti dello scioglimento coincidano con la comunicazione del provvedimento autorizzativo all’altro contraente. Pertanto, si deve ritenere di tutta evidenza che lo scioglimento possa incidere solamente sulle prestazioni future e non anche su quelle pregresse, ragion per cui ogni questione attinente al corretto adempimento di un contratto nel periodo antecedente alla pronuncia di scioglimento, ed, in particolare, relativamente alla sussistenza o meno di profili risarcitori ricollegabili ad un pregresso inadempimento di una delle parti, debba rimanere di competenza esclusiva del giudice ordinario, dinanzi al quale  è possibile perciò avanzare per tale ragione pretese risarcitorie anche a prescindere dalla intervenuta autorizzazione allo scioglimento del rapporto. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata) Il giudice chiamato a decidere sull’istanza ex art. 169 bis L.F. ha il solo compito  di verificare la sussistenza di un rapporto di funzionalità e di coerenza tra lo scioglimento (o la sospensione) dei contratti pendenti e la proposta concordataria in relazione alla fattibilità giuridica del modulo di concordato prescelto, stante che la prospettiva nel quale va inquadrato lo strumento introdotto dal legislatore con la predetta norma non appartiene alla sfera di tutela del contraente in bonis, che il giudice è tenuto a sentire solo per controllare che il sacrificio che subirebbe non sia del tutto sproporzionato rispetto al beneficio che ne ritrarrebbero il debitori e i creditori concordatari. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

http://www.ilcaso.it/giurisprudenza/archivio/17232.pdf

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