Corte di Cassazione (31427/2017) – Rilevanza penale di fatti di distrazione anteriori al manifestarsi dell’insolvenza. Trattamento sanzionatorio in caso di concorso di reati. Disponibilità del processo impugnatorio.

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Data di riferimento: 
23/06/2017

Corte di Cassazione, Sez. V pen., 23 giugno 2017 n. 31427 - Pres. Stefano Palla, Rel. Paolo Micheli.

Fallimento - Bancarotta fraudolenta patrimoniale – Insorgere dell’insolvenza - Fatti di distrazione risalenti ad epoca precedente – Rilevanza penale.

Concorso di reati fallimentari -  Cumulo giuridico – Alleggerimento del trattamento sanzionatorio – Disciplina ex art. 81 c.p. – Deroga.

Giudizio d’appello - Impugnazione proposta dal solo imputato – Effetto devolutivo del gravame – Principio della disponibilità del processo.

 In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, si deve ritenere che i fatti di distrazione, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, assumano rilevanza penale in qualsiasi tempo siano stati commessi e, quindi, anche se risalenti ad un momento in cui l’insolvenza non si era ancora manifestata. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

In tema di reati fallimentari, nel caso di consumazione di una pluralità di condotte tipiche di bancarotta nell’ambito del medesimo fallimento, le stesse mantengono la propria autonomia ontologica, dando luogo ad un concorso di reati, unificati, ai solo fini sanzionatori, nel cumulo giuridico previsto dall’art. 219, secondo comma, numero 1,  L.F., disposizione che pertanto non prevede, sotto il profilo strutturale, una circostanza aggravante, ma detta per i reati fallimentari una peculiare disciplina derogatoria di quella ordinaria di cui all’art. 81 cod. pen. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

Il giudice d’appello, in caso di impugnazione proposta dal solo imputato, fermo il limite del divieto di reformatio in peius, può, nella cornice di cui all’art. 597, primo comma, c.p.p., limitatamente ai punti della decisione ai quali si riferiscono i motivi proposti, affrontare tutte le questioni enucleabili al loro interno, accogliendo o rigettando il gravame in base ad argomentazioni proprie e diverse da quelle dell’appellante. (Pierluigi Ferrini – Riproduzione riservata)

 

 http://www.fallimentiesocieta.it/sites/default/files/Cass.%20Pen.%2031427.2017_0.pdf

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Vedi anche nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza: